Riforma della Costituzione 2: il nuovo Senato
Dunque il Senato ci sarà ancora ma con parecchie novità: 1) sarà molto più piccolo 2) non viene eletto direttamente 3) la gran parte delle leggi le fa la Camera, anche se rimangono alcuni poteri e alcune competenze su questioni particolari.
Come è composto?
Sono 100 senatori (contro gli attuali 321): 95 sono nominati in ambito regionale e 5 sono nominati, con mandato di 7 anni dal Presidente della Repubblica. Rimangono senatori a vita gli ex presidenti della repubblica (attualmente Ciampi e Napolitano), mentre gli altri attuali senatori a vita entrano in una lista transitoria ad esaurimento (Monti, Cattaneo, Piano, Rubbia).
I 95 senatori eletti sono divisi tra 74 consiglieri regionali e 21 sindaci e nessuno di essi dovrebbe percepire indennità aggiuntive (anche se è probabile che si aprirà la partita dei rimborsi di viaggio e permanenza).
La modalità di nomina, la ripartizione tra le regioni e i dettagli tecnici saranno oggetto di apposita legge da approvare in questa legislatura con una specie di aggiunta all'Italicum che si occupa della sola elezione dei membri della Camera.
Tra i dettagli tecnici ci sarà da precisare quale città manda il Sindaco, la modalità di indicazione nella formazione delle liste regionali, di coloro che andranno a svolgere il doppio incarico, così come le modalità di surroga in caso di decadenza (che avviene quando il consigliere regionale e il Sindaco cessano di essere tali).
Si tratta di una questione importante perché, se il Senato è una camera delle autonomie, la scelta di privilegiare i consiglieri regionali è corretta e, per evitare un cumulo di elezioni, l'elettore che vota per la Regione sceglierà contestualmente un potenziale senatore. Potenziale perché il numero di senatori che ogni lista avrà in una Regione dipenderà dal risultato ottenuto e dalla dimensione della Regione stessa.
Estraggo dal documento predisposto dal professor Fusaro la elaborazione relativa alla distribuzione tra le Regioni sulla base della attuale consistenza.
Visto la riduzione numerica e la diminuzione di compiti ci si augura che il Senato, d'accordo con il governo, operi nel senso di uno snellimento (diminuzione delle sedi collaterali, riduzione dei funzionari, riduzione dei costi di personale, riduzione e contenimento dei vitalizi). Se infatti non si procederà anche su questo fronte, i discorsi fatti sulla riduzione dei costi delle istituzioni rimarranno pura demagogia. Il costo attuale del Senato è superiore a 500 milioni all'anno e i dipendenti sono più di 800 e come è noto gli stipendi sono molto elevati anche per funzioni del tutto ordinarie.
Cos'è e cosa fa il nuovo Senato?
"Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea" lo dice il nuovo articolo 55 della Costituzione che, al comma precedente, precisa la funzione della Camera: "La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo".
I due brani che ho citato vanno tenuti ben presenti se non ci si vuole perdere nei dettagli di tipo tecnico: la Camera fa le leggi e interagisce con il governo, il Senato mantiene la facoltà legislativa solo su poche cose, quelle che hanno a che fare con il suo essere una camera delle autonomie, e quelle molto importanti in cui è consigliabile il coinvolgimento di entrambi.
E' la Costituzione stessa a precisare all'articolo 70 su quali cose e in quali forme il Senato concorre all'azione legislativa. Mi limito a citare quelle importanti perché l'elenco è piuttosto lungo (negli altri casi, di norma, opera la sola Camera).
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e solo per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione … per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e sulle questioni di confine tra potere legislativo statale e potere regionale (di cui si dirà nel terzo articolo dedicato ai rapporti tra Stato centrale e Regioni).
Come si vede si tratta di questioni para costituzionali caratterizzate da eccezionalità (una tantum) e che rinviano al Senato come Camera delle autonomie. Ci sono poi altri elementi su cui esiste un potere di intervento del Senato che non è di legislazione diretta; il Senato può fare osservazioni, proporre modifiche che allungano l'iter, proporre alla Camera proprie leggi (come possono fare i cittadini in numero opportuno), ma la Camera non è obbligata ad accettarle.
Molti commentatori hanno sottolineato il rischio di un batti e ribatti tra Camera e Senato; la mia opinione è che all'inizio ci sarà certamente qualche frizione, soprattutto nel caso in cui tra le due camere ci siano maggioranze non omogenee ma che, tenuto conto che il Senato avrà necessariamente un calendario di lavoro da armonizzare con quello dei Consigli Regionali, sia da escludere il rischio di ostruzionismi per partito preso e che la maggioranza delle leggi di competenza della Camera verranno semplicemente assogettate ad una presa d'atto.
Elezione del Presidente della Repubblica e nuovo Senato
Le cose cambiano per due ragioni:
- cambiano i grandi elettori: erano deputati e senatori e una rappresentanza regionale (tre per regione) mentre ora gli elettori sono solo i deputati (in numero invariato) e i senatori ridotti a un terzo
- cambiano le maggioranze; mentre prima dal quarto scrutinio bastava la maggioranza assoluta (contro il 66.6%), ora dal quarto occorre il 60% degli aventi diritto e dal settimo il 60% dei votanti. Si tratta di una questione rilevante perché si rafforza la necessità che il Capo dello Stato venga eletto sulla base di candidature concordate e sia dunque espressione di un consenso superiore a quello dell'area di governo (che dovrebbe disporre in base all'Italicum del 54% dei seggi sia che abbia superato il 40% al primo turno, sia che abbia vinto il ballottaggio al secondo turno).